La nascita dell'EIM

L’Ente Italiano della Montagna (EIM), con sede in Roma, è un ente pubblico di ricerca finalizzato al supporto delle politiche e allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e punto di riferimento delle amministrazioni pubbliche per il territorio montano.
L’Ente è stato istituito con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), e ha raccolto l’eredità dell’Istituto Nazionale della Montagna (IMONT), contestualmente soppresso dalla medesima legge finanziaria. Con l’art. 1, comma 1280, al nuovo Ente sono stati trasferiti gli impegni, le funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature e la dotazione organica dell’IMONT.
Per operare tale trasferimento, la Presidenza del Consiglio, con decreto del 7 marzo 2007, ha stabilito la decadenza da ogni incarico degli Organi di amministrazione e di consulenza scientifica dell’IMONT e ha nominato un Commissario Straordinario con il compito di garantire l’ordinaria amministrazione, lo svolgimento delle attività istituzionali e di formulare proposte sull’avvio dell’EIM, in merito alla sua configurazione statuaria, regolamentare e organizzativa, nonché alle esigenze di risorse umane, strumentali e finanziarie del nuovo Ente.
Il 20 marzo 2008, con due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato approvato lo Statuto dell’EIM (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008) e nominato il Commissario Straordinario fino alla nomina dei nuovi Organi e al loro insediamento.
Il 28 ottobre 2009 è terminato il periodo di Commissariamento: è stato infatti nominato il Presidente, Massimo Romagnoli, insediatosi poi il 1 dicembre.

Il nuovo assetto istituzionale dell'EIM

Con la trasformazione da IMONT (Istituto Nazionale della Montagna) a EIM (Ente Italiano della Montagna), si è operata una riduzione degli organi istituzionali, con un conseguente sostanzioso risparmio finanziario: il Consiglio Direttivo dell’EIM è composto di 3 membri, compreso il Presidente dell’Ente; anche il Comitato Scientifico è composto di 3 membri, così come il Collegio dei Revisori dei Conti.
In base allo Statuto, gli Organi dell’EIM sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tranne il Consiglio Scientifico (art. 4, comma 2). In particolare:
- il Presidente dell’Ente è nominato su proposta del Ministro con delega per la montagna «tra esperti delle discipline giuridiche e della realtà socio-economica dei territori montani, in possesso di alta, riconosciuta e documentata professionalità» (art. 5, comma 1), mentre gli altri due membri del Consiglio Direttivo sono nominati dal Presidente del Consiglio «tra soggetti dotati di elevata qualificazione professionale, culturale e manageriale nei settori d’interesse, in possesso di requisiti scientifici e culturali di livello accademico» (art. 6, comma 1);
- i membri del Comitato Scientifico sono scelti «tra soggetti dotati di elevata qualificazione professionale in possesso di requisiti scientifici e culturali di livello accademico in discipline inerenti la montagna»: il Presidente è nominato dal Ministro per gli Affari Regionali, mentre gli altri due membri sono nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta, rispettivamente, del Ministro per gli Affari Regionali e dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCEM) (art. 7, comma 1);
- il Presidente del Collegio dei Revisori è designato dal Presidente dell’EIM «tra i magistrati della Corte dei Conti o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche, ovvero fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia», mentre gli altri due componenti sono designati dal Consiglio Direttivo «tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti» (art. 8, comma 2).
Il Direttore Generale, invece, è nominato dal Presidente dell’EIM su indicazione del Consiglio Direttivo «ed è scelto tra persone di comprovata capacità gestionale e competenza professionale e culturale nei settori di interesse dell’EIM» (art. 9, comma 1).